L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:

– dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
– dal coniuge
– dalla persona stabilmente convivente
– dai parenti entro il quarto grado
– dagli affini entro il secondo grado
– dal tutore o curatore
– dal pubblico ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso é consigliata l’assistenza di un avvocato.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.