Diritto locatizio e sfratti

In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.).
La disciplina dei contratti di locazione ad uso abitativo origina, essenzialmente, dalla combinazione delle disposizioni di cui alla L. n. 431 del 9 dicembre 1998 di quelle, residue, della L. n. 392/78, nonchè dalle disposizioni di cui agli artt. 1571 e ss. del c.c.
Il contratto di locazione ad uso commerciale è, invece, previsto dall’art. 27 della L. n. 392/78 con riferimento ad immobili da adibirsi ad attività industriali, commerciali o artigianali, di interesse turistico ex art. 2 della L. n. 326/68 ovvero ad attività di lavoro autonomo.
Si offre consulenza legale, in particolare, nelle seguenti questioni:

contratti di locazione ad uso abitativo;

contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo;

disdette ai contratti di locazione;

sfratto per morosità e per finita locazione;

suddivisione spese condominiali nei contratti di locazione;

cessione contratti di locazione.